IL PRETORE
   Sciogliendo la riserva, rilevato che la ricorrente Dettori Giuseppa
 Rosalia  ha  presentato   domanda   nei   confronti   del   Ministero
 dell'interno  al  fine  della  corresponsione  in  via  di ripristino
 dell'assegno di invalidita' civile, negata a seguito di  accertamento
 medico-legale eseguito in data 17 febbraio 1994 presso la commissione
 medica periferica di Grosseto;
     che ad essa Dettori Giuseppa Rosalia, gia' titolare di assegno di
 invalidita'  civile,  con  provvedimento  in  data 18 apriale 1995 il
 Ministero del tesoro ha revocato l'assegno mensile con decorrenza dal
 17 febbraio 1994;
     che, costituitosi  in  giudizio,  il  Ministero  dell'interno  ha
 proposto domanda riconvenzionale al fine della condanna della Dettori
 Giuseppa  Rosalia  alla  restituzione  della  somma  di L. 9.614.120,
 corrispondente  a  tutti  i  ratei  percepiti  a  partire   dall'anno
 precedente   la  data  dell'accertamento  sanitario  avvenuto  il  17
 febbraio 1994, ed al  fine  della  restituzione  di  tutte  le  somme
 indebitamente percepite dalla data della revoca;
     che  nel  presente  procedimento di accertamento del diritto alla
 corresponsione dell'assegno di invalidita' civile e' stata  acquisita
 consulenza  medico-legale,  nella relazione della quale la consulente
 dott.ssa Emanuela Chiomenti ha concluso che Dettori Giuseppa  Rosalia
 deve essere ritenuta invalida civile nella misura del 50%;
     che, a seguito di siffatta conclusione, non soltanto si configura
 non  degna  di  accoglimento  la  domanda  della  ricorrente  volta a
 conseguire  l'assegno  di  invalidita'  civile,  non  essendo   stata
 accertata   una   riduzione  della  capacita'  lavorativa  in  misura
 superiore ai 2/3 (domanda in via amministrativa presentata  in  epoca
 anteriore   al   12  marzo  1992),  ma  si  configura  meritevole  di
 accoglimento  la  domanda  riconvenzionale  proposta  dal   Ministero
 dell'interno;
     che,  come detto, il Ministero del tesoro con il provvedimento in
 data 18 aprile 1995  ha  revocato  il  provvedimento  di  concessione
 dell'assegno   mensile  in  favore  di  Dettori  Giuseppa  Rosalia  a
 decorrere dal 17 febbraio 1994 ed  ha  disposto  la  ripetizione  dei
 ratei  corrisposti  nell'anno precedente al 17 febbraio 1994, nonche'
 di quelli corrisposti successivamente fino all'attuazione del decreto
 medesimo in data 17 febbraio 1994;
     che  il provvedimento del Ministero del tesoro (Direzione servizi
 vari e pensioni di guerra) e, per quanto concerne la controversia  in
 oggetto,  la  domanda  del  Ministero  dell'interno  si  fondano  sul
 disposto dell'art. 11, comma 4, della  legge  24  dicembre  1993,  n.
 537,  che  dispone:  "La  Direzione generale dei servizi vari e delle
 pensioni di guerra del  Ministero  del  tesoro  procede  a  verifiche
 programmate,  da  effettuare  anche  senza preavviso, con riferimento
 privilegiato  alle  zone  a  piu'  alta  densita'  di  beneficari  di
 pensioni,  assengi  e indennita'. Nel caso di accertata insussistenza
 dei requisiti prescritti per  il  godimento  dei  benefici  e  se  il
 beneficiario  non  rinuncia  a  goderne dalla data dell'accertamento,
 sono assoggettati a ripetizione tutti  i  ratei  versati  nell'ultimo
 anno precedente la data stessa ...";
     che  nel  caso  concreto  la Dettori Giuseppa Rosalia, invitata a
 restituire  alla  prefettura  di  Grosseto  le  somme   indebitamente
 percepite  per  l'importo  complessivo di L. 9.614.120, ha comunicato
 con lettera in data 5 dicembre 1995  di  non  essersi  avvalsa  della
 facolta'  di rinuncia ex art. 11 della legge n. 537 del 1993 e di non
 volere restituire alcunche';
     che la cennata disposizione dell'art. 11, comma 4, della legge 24
 dicembre 1993, n. 537 appare fortemente  sospetta  di  illegittimita'
 costituzionale,  perche'  prevede  quale  conseguenza, per il caso di
 infruttuoso esperimento di azione giudiziaria, l'onere di  restituire
 i    ratei    percepiti   nell'ultimo   anno   precedente   la   data
 dell'accertamento,  cosi'  sottoponendo   colui   che   contesti   le
 conclusioni  della  commissione,  che  ha  proceduto all'accertamento
 dell'insussistenza delle condizioni che consentono il  riconoscimento
 di  pensioni,  assegni  ed  indennita',  e  non  effettui rinuncia al
 godimento dalla data dell'accertamento, all'alea,  per  l'ipotesi  di
 insuccesso   dell'azione   giudiziaria,   della  sottoposizione  alla
 ripetizione dei ratei percepiti nell'anno  precedente  l'accertamento
 medesimo;
     che  la  previsione della detta ripetizione e' configurabile come
 una sorta di penale, che integra  un  limite  per  la  libera  scelta
 dell'interessato,  ed  e'  tale  da  essere  configurata  come lesiva
 dell'art. 24, primo  comma,  della  Costituzione,  secondo  il  quale
 "Tutti  possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed
 interessi legittimi", nonche' dell'art. 3 della Costituzione, secondo
 il quale "Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono uguali
 davanti alla legge, senza distinzione ... di condizioni personali";
     che a questo ultimo proposito potrebbe configurarsi disparita' di
 trattamento  tra  la  situazione  di  colui  che,  trovandosi   nella
 situazione  descritta,  sia  sottoposto  all'onere  di ripetizione, e
 quella di colui che  si  trovi  nella  condizione  di  contestare  le
 conclusioni  di  un  accertamento  di  commissione  medica al fine di
 conseguire una provvidenza di carattere assistenziale  senza,  pero',
 essere sottoposto all'alea della ripetizione in quanto richiedente ex
 novo la provvidenza;
     che  e'  ragionevole  ipotizzare  anche  contrasto  relativamente
 all'art.  113 della Costituzione, il  quale  statuisce:  "Contro  gli
 atti  della  pubblica  amministrazione  e'  sempre  ammessa la tutela
 giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi  agli
 organi  di  giurisdizione  ordinaria  o  amministrativa.  Tale tutela
 giurisdizionale  non  puo'  essere  esclusa  o limitata a particolari
 mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti ...";
     che il sospetto di contrasto con gli artt.  3,  24  e  113  della
 Costituzione  non appare manifestamente infondato ed e' rilevante nel
 presente giudizio, atteso che, per  il  caso  di  accoglimento  della
 domanda  riconvenzionale, la Dettori Giuseppa Rosalia dovrebbe essere
 condannata  a  restituire  i  ratei   dell'ultimo   anno   precedente
 l'accertamento;